PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania, con capoluoghi Lanciano e Vasto, nell'ambito della regione Abruzzo.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania è costituita dai seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglion Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villafonsina.

Art. 2.

      1. La provincia di Chieti procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della

 

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giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale di Chieti, previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
      4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
      5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Chieti continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 

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Art. 3.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Chieti e di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

Art. 5.

      1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Chieti e la provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e

 

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della Frentania si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Chieti e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità

 

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dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Chieti dei fondi di spettanza della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.